FEDERAZIONE DEI COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
Art. 1 – Regolamento
Il presente regolamento viene adottato a norma dell’art. 8.5 dello Statuto della Federazione (di seguito denominato “Statuto”) per disciplinare il funzionamento della medesima e dare specifica attuazione alle norme statutarie.
Le norme regolamentari sono vincolanti per gli Associati.
Art. 2 – Quote associative
La quota è proporzionale al numero degli iscritti all’Albo di ogni singolo Collegio (associato) alla data del 1° gennaio dell’esercizio finanziario dell’anno in corso.
L’importo della quota pro-capite sarà fissato annualmente con delibera dell’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio di Presidenza, nella prima Assemblea di ogni singolo anno.
Nella stessa delibera verranno stabiliti i termini e le modalità di versamento delle quote.
Qualora, nel procedere dell’anno, si rilevasse che i fondi accantonati non siano sufficienti alla copertura degli impegni in essere, su proposta del Consiglio di Presidenza e mediante delibera di Assemblea, tali fondi potranno essere integrati da versamenti aggiuntivi.
Art. 3 – Rendiconto Consuntivo
A norma degli artt. 8.3 e 10 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo annuale entro il 15 febbraio dell’anno successivo, suddiviso nelle singole attività deliberate.
Le risultanze del rendiconto devono essere inviate agli Associati, unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea, a norma dell’art. 7 dello Statuto. Ogni Associato ha facoltà di esaminare la documentazione contabile.
Il Consiglio di Presidenza deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno successivo all’esercizio finanziario.
Art. 4 – Variazione dei finanziamenti
Eventuali variazioni di spesa, riferita alla singola attività deliberata, proposte e giustificate del Consiglio di Presidenza, devono essere deliberate dall’Assemblea, appositamente convocata, con la maggioranza dei quattro quinti degli associati.
Art. 5 – Esclusione dell’Associato
L’esclusione dell’Associato, in mancanza del contributo previsto dall’art. 5.2 dello Statuto, viene deliberata dall’Assemblea, previa contestazione dell’addebito e nel rispetto del contraddittorio. A tal riguardo l’addebito deve essere comunicato all’Associato con lettera raccomandata, contenente l’invito a produrre eventuali sue contro deduzioni, con facoltà di comparire avanti all’Assemblea per essere sentito in merito all’addebito. All’esito di tali incombenti l’Assemblea delibera entro novanta giorni in merito al provvedimento che viene comunicato all’Associato con lettera raccomandata entro quindici giorni.
L’esclusione dell’Associato, per morosità nel versamento della/e quota/e, non può essere pronunciata nel caso in cui il medesimo sani la morosità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione dell’addebito.
Art. 6 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata con le modalità stabilite dall’art. 7 dello Statuto.
L’avviso scritto di convocazione, contenente il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno, è inviato, indifferentemente, a mezzo lettera raccomandata, telefax, e-mail o strumento equivalente, almeno otto giorni prima della data di convocazione e, in caso motivato di urgenza, non meno di tre giorni prima.
L’ordine del giorno è stilato dal Consiglio di Presidenza.
Ogni Associato può proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno e può richiedere, almeno tre giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea, l’aggiunta di argomenti all’ordine del giorno già inviato. Congiuntamente all’avviso di convocazione viene trasmessa agli Associati l’eventuale documentazione inerente gli argomenti all’ordine del giorno. Nell’ipotesi di convocazione dell’Assemblea richiesta da almeno due Associati, così come previsto dall’art. 7 dello Statuto, i medesimi devono inoltrare richiesta motivata al Presidente della Federazione specificando l’argomento o gli argomenti da porre nell’ordine del giorno dell’Assemblea, fornendo l’eventuale necessaria documentazione di supporto.
Sono a carico dei singoli Associati tutte le spese inerenti alla partecipazione delle Assemblee della Federazione. Sono a carico della Federazione tutte le spese di rappresentanza autorizzate preventivamente dal Consiglio di Presidenza.
Art. 7 – Consiglio di Presidenza
Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza di sua iniziativa mediante comunicazione, indifferentemente inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, e-mail o strumento equivalente, contenente gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data di convocazione e, in caso motivato di urgenza, con preavviso di un giorno, con le modalità più opportune.
Art. 8 – Rapporti con gli Istituti di Credito
A norma dell’art. 8.4 dello Statuto, il Presidente o il Segretario possono operare, con gli Istituti di Credito, con firma disgiunta per importi fino a € 5.000,00.
Art. 9 – Verbali sedute
Di ogni riunione dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza è redatto il verbale che può anche essere stilato durante lo svolgimento della seduta stessa dal Segretario o, in sua assenza, da altro soggetto all’uopo designato dall’Assemblea.
L’approvazione potrà avvenire al termine della riunione stessa oppure all’inizio della prima seduta successiva. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente.
Art. 10 – Gruppi di Lavoro
Ciascun Associato può proporre all’Assemblea la costituzione di gruppi di lavoro, anche temporanei, per l’esame e l’istruttoria di particolari problematiche.
La delibera Assembleare di istituzione del gruppo di lavoro deve contenere specificatamente:
• l’oggetto dell’incarico;
• il nominativo del coordinatore e di ciascun componente del gruppo;
• l’eventuale durata dell’incarico;
Alle riunioni dei gruppi di lavoro possono partecipare i componenti il Consiglio di Presidenza.
Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell’Assemblea della Federazione a norma degli artt. 7 e 8.5 dello Statuto.