Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché sulla tenuta dei relativi registri.
Delibera del Cons. Naz. del 24.5.1990 ai sensi dell’art. 2.5 Legge 2 febbraio 1990, n.17 attualmente aggiornata e modificata con Delibera del 2/02/1996 n°. 122/18.
Art. 1 - Nozione e finalità del praticantato.
Il praticantato è l’istituto in forza dal quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all’art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
Il periodo di praticantato deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
All’esame di Stato abilitante all’esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge 17/1990.
Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
Tutti gli aspiranti all’esame di Stato dovranno essere iscritti al Registro dei Praticanti.
Solo per coloro che intendono effettuare il praticantato secondo le modalità di cui all’art. 2 n. 3 lettera d) della Legge 17/90 il praticantato stesso decorre dal momento della regolare presentazione della domanda di iscrizione nel registro praticanti.
Il Consiglio provinciale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 2 - Durata del praticantato.
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all’art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990.
Art. 3 - Obblighi del praticante e del professionista.
Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
Il praticantato, per sua natura e finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.
Il professionista deve impegnarsi all’istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 4 - Titolo di studio.
Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5 - Registro dei praticanti.
1. Ciascun Consiglio provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui all’art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge n. 17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
3. Dal Registro praticanti dovrà risultare per ogni iscritto: il numero d’ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice fiscale;
data di decorrenza dell’iscrizione;
dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l’avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell’art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) della Legge 17/1990;
data di presentazione delle relazioni semestrali;
eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
data del rilascio del certificato di compiuta pratica;
ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
data della cancellazione con relativa motivazione.
4. Il registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. La pratica deve essere effettuata presso un Perito Industriale, Ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge 17/1990 che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio. Sono considerati altri professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 2 della citata Legge n. 17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
per la specializzazione Chimica Conciaria: Dott. in Chimica e Biologo;
per la specializzazione Chimica Industriale: Dott. in Chimica e Biologo;
per la specializzazione Industria Tintoria: Dott. in Chimica;
per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.
6. L’iscritto nell’Albo professionale il quale, dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, se intende ottenere l’iscrizione nell’Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.
Art. 6 - Iscrizione nel Registro dei praticanti.
1. L’iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di residenza del richiedente e, ove non esista, al Consiglio provinciale viciniore.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2, commi 3.a) - 3.b) - 3.c) Legge 17/1990).
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
certificato di nascita;
certificato di residenza anagrafica;
certificato di cittadinanza;
certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
originale o copia autenticata del titolo di studio;
dichiarazione del professionista di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica. Il professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio.
ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei praticanti nella misura determinata dal Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 7, secondo comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382, secondo quanto indicato all’art. 17 della presente direttiva;
due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
4. Coloro che hanno i requisiti stabiliti nell’art. 2.3 alle lettere a), b) e c) della Legge 17/1990 possono, in qualsiasi momento, iscriversi nel Registro praticanti, ma l’iscrizione deve avvenire sempre prima del tempo utile per la presentazione delle domande d’ammissione agli esami, senza ottemperare alle altre formalità relative alle certificazioni semestrali, purché l’attività tecnica subordinata di cui alla lettera a) sia stata svolta per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.
5. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere in regola con le disposizioni che disciplinano l’imposta di bollo. I dati di cui alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, ammonendo l’interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. I dati di cui alle lettere a), b), c), così rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. I documenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n.15.
6. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l’esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione della presente direttiva, l’impegno alla sua osservanza e a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
7. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio provinciale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
8. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio provinciale. Per le domande inoltrate tramite l’Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
9. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
10. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 7 - Delibera di iscrizione.
Il Consiglio provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel registro praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
La Segreteria del Collegio provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell’art. 6 della presente direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio provinciale di detta provincia.
Art. 8 - Trasferimento del praticante.
In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l’anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento deve presentare domanda di iscrizione nel Registro praticanti al Consiglio provinciale territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio provinciale di provenienza.
Il Consiglio provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
Al Consiglio provinciale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta al Consiglio provinciale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all’art. 6, comma 3.g) della presente normativa, in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
Il praticante viene iscritto con l’anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio provinciale è assunta e comunicata con le modalità previste dall’art. 7 della presente direttiva.
Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti deve darne comunicazione scritta al Consiglio provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.
Art. 9 - Convalida del periodo di pratica.
Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre, (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all’altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di praticantato trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio svolgimento della pratica.
Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell’art. 10 della presente direttiva, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell’ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considera iniziato il periodo di praticantato.
Art. 10 - Sospensione del Praticantato - Cancellazione - Ricongiunzione.
1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiori ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al Consiglio provinciale entro quindici giorni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con l’indicazione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.
2. Il Consiglio provinciale deve deliberare l’interruzione del praticantato:
a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall’art. 6 della presente direttiva;
quando vengono a mancare l’attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L’interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal Registro dei praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio provinciale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione.
6. Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del consiglio provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l’assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attività da parte del professionista (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, e periodi di attività tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attività tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Art. 11 - Praticantato equivalente svolto con attività subordinata.
Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività tecnica relativa al diploma per almeno tre anni, può partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel Registro praticanti.
Lo svolgimento, da parte dell’interessato, del triennio di attività tecnica subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l’attività tecnica subordinata si è svolta, con l’esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
La dichiarazione dovrà contenere l’indicazione esatta del periodo durante il quale l’attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
L’attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio provinciale idonea ai fini della pratica triennale di cui all’art. 2 comma 3, lettera a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell’attività svolta dal datore di lavoro e dell’oggetto del contratto di assunzione.
Qualora l’attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tenere conto al fine del raggiungimento del periodo triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L’intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
E’ facoltà dell’interessato chiedere al Consiglio provinciale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell’attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del triennio di pratica professionale.
Art. 12 - Praticantato equivalente svolto con attività di insegnamento.
Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel registro praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazione o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall’art. 2, comma 3 lettera a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17.
Il triennio si considera validamente compiuto anche se l’attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.
A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l’interessato ha prestato servizio.
Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all’applicazione dell’art. 2.3 lettera a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, dagli Organi professionali, prima dell’approvazione del presente articolo.
Art. 13 - Vigilanza e compiuta pratica - certificato.
Il Consiglio provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall’ordinanza con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione ogni anno fisserà la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale.
Il Consiglio provinciale, verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data di delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
A richiesta del praticante ed ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, il Consiglio provinciale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica.
In caso di rigetto della richiesta il Consiglio provinciale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni di diniego.
Art. 14 - Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione designerà per il Consiglio provinciale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 15 - Corsi preparatori all’esame di Stato.
I Consigli provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.
Art. 16 - Ricorsi.
Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro praticanti, l’interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi.
Art. 17 - Tassa di iscrizione nel Registro dei praticanti.
La tassa di iscrizione nel Registro praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio provinciale per gli iscritti all’Albo professionale.
Art. 18 - Entrata in vigore della direttiva.
La presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del 24 maggio 1990, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Art. 19 - Norma transitoria.
I periti industriali in possesso del Diploma universitario potranno iscriversi nel registro praticanti per sostenere gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di essersi inizialmente iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che in seguito, a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma universitario.