Come iscriversi all'Albo Professionale
Il titolo di perito industriale spetta a tutti i diplomati degli Istituti Tecnici mentre l’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’Albo Professionale. L'iscrizione all'Albo Professionale avviene solo dopo il superamento di un esame di Stato ai quali possono partecipare i periti industriali che possono certificare una attività professionale subordinata o il praticantato.
Estratto dalla legge 2 febbraio 1990 n° 17
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35
Art. 1 - Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli Istituti Tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’Albo professionale.
1. Per essere iscritto all’Albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione dell'ordine presso il quale l’iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l’abilitazione professionale.
2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive modificazioni.
3. Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del DPR 10.03.1982 , n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del DL 30.10.1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984, n.863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11.2.1929, n.275, e della legge 12.3.1957, n.146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrate in vigore della presente legge.