REGOLAMENTO PER L’USO DEL SIGILLO PROFESSIONALE
(approvato dal Consiglio in data 01/07/1967, 1° modifica in data 22/09/2009 e 2° modifica in data 15/01/2019)
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli
VISTI :
il D.L.L 23/11/1944, n. 382 che istituisce i Collegi delle Professioni Tecniche;
il R.D.L. 11/02/1929, n. 275 che approva il Regolamento per la Professione;
la Legge 25/04/1938, n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione nell'Albo Professionale per esercitare la professione
vista la delibera n. 691/01 del 15/01/2019 inerente la variazione della denominazione da Collegio ad Ordine
DELIBERA:
Art.1 Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale, sia esso Libero Professionista, professionista dipendente di Enti e/o Ditte private o professionista di Ente Pubblico e presentato a privati,enti e uffici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un sigillo ad inchiostro indelebile attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possieda il requisito prescritto dalla Legge dell'iscrizione all'Albo professionale.
Art.2 Il sigillo recherà oltre al nome del Professionista ed il numero di iscrizione all'Albo, anche la nuova denominazione "Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli" e risponderà al formato e alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. Il numero progressivo non potrà più essere attribuito ad altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario;
Art.3 Il sigillo sarà assegnato dal Presidente dell'Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Albo dei Periti Industriali di queste province all'atto della consegna, dietro rimborso del costo e delle spese accessorie relative al sigillo stesso. Il Perito, all'atto di iscrizione all'Albo professionale, dovrà dichiarare la professione che esercita impegnandosi a comunicare successivamente all'Ordine ogni variazione inerente all'attività precedentemente dichiarata entro e non oltre 60 giorni; in caso di inadempienza, il Consiglio potrà adottare le sanzioni previste dal Regolamento dell'Ordine Professionale dei Periti Industriali;
Art.4 Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni e a seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà, all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il sigillo senza diritto di alcun rimborso. In caso di smarrimento o furto del sigillo, il professionista dovrà darne immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine e, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di legge che riporterà le modalità dello smarrimento o del furto con l'impegno di notificare l'eventuale ritrovamento, potrà richiedere il duplicato con l'assunzione delle relative spese;
Art.5 Il professionista cancellato dall'Albo che non riconsegni il sigillo immediatamente entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati a norma dell'art. 19 del R.D. 11/02/1929 n°. 275 e artt. 238 - 298 del Codice Penale. Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del sigillo a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 del R.D. 11/02/1929 n°. 275 e artt. 238 - 498 del Codice Penale. Qualora invece egli intenda conservarlo dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di legge, nella quale risulti, oltre alla rinuncia della libera professione, l'impegno assoluto a non far più uso del sigillo stesso;
Art.6 E' fatto divieto di provvedersi direttamente del sigillo o di usare sigilli che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei sigilli che non siano stati dati in dotazione dal Presidente dell'Ordine a norma del precedente art. 3, è considerato infrazione perseguibile col provvedimento disciplinare previsto dall'art.11 del R.D.11/02/1929, n. 275.
Art.7 L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del sigillo attestante l'iscrizione nell'Albo professionale ed a respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del suddetto sigillo, salvo non sia diversamente accertabile l'iscrizione all'Albo alla data di presentazione dell'elaborato, dandone comunicazione a questo Ordine. Agli Enti stessi sarà trasmessa copia delle presenti disposizioni con fac-simile del sigillo;
Art.8 A seguito della variazione della denominazione da Collegio ad Ordine deliberata dal Consiglio direttivo nella seduta del 15 gennaio 2019, gli iscritti in possesso di sigillo, dovranno presentare richiesta di sostituzione del medesimo entro e non oltre il 18/02/2019 e, previo pagamento dello stesso e restituzione del sigillo con precedente denominazione, verrà consegnato loro il sigillo con nuova denominazione. Agli Enti verrà data comunicazione che a seguito della variazione della denominazione da Collegio ad Ordine, gli elaborati presentati siglati con il sigillo recante la precedente denominazione, non saranno più ritenuti validi e pertanto dovranno essere rigettati.
Art.9 Il presente regolamento è stato modificato il 15/01/2019.
Firmato
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Per.Ind. Augusto Borsetti